Fine tutela gas
Vendita
Fine tutela gas
Gentile Cliente,
la presente per informarla che a Gennaio 2024 terminerà il servizio di tutela gas.
In previsione del termine sopraindicato l’Autorità di Regolazione Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha previsto, in sostituzione del servizio di tutela gas, l’introduzione di un nuovo servizio denominato “Servizio a tutela della vulnerabilità”. Il nuovo servizio è dedicato ai clienti con forniture di tipo domestico appartenenti alla categoria di soggetti definiti vulnerabili ai sensi dell’Art.2 del Decreto-legge 9 agosto 2022 n. 115 convertito con Legge del 21 settembre 2022 n. 142. Il decreto definisce “vulnerabili” i clienti domestici aventi almeno una delle seguenti caratteristiche:
a) titolari di bonus sociale per disagio economico
b) età superiore a 75 anni
c) soggetti con disabilità ai sensi dell’art. 3 della Legge 104/92 *
d) soggetti le cui utenze sono ubicate in strutture abitative di emergenza a seguito di eventi calamitosi *
Nel caso Lei non rientri in una delle categorie c.d. vulnerabili, esposte sopra, e non avesse provveduto a scegliere un offerta di libero mercato, CH4 LIZZANO S.r.l. Le assicuerarà la continuità del servizio fornendola alle condizioni previste dall’offerta PLACET esposta all’allegato 3 della comunicazione inviata con oggetto: Fine del servizio tutela Gas. Di cui di seguito proponiamo documentazione integrativa:
Qualità commerciale aziendale servizio di distribuzione
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Qualità commerciale aziendale servizio di distribuzione
Con apposite delibere, l’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico (AEEGSI) impone, sia alle Società di Vendita e di Distribuzione, dei livelli specifici e generali di qualità commerciale del servizio erogato ai clienti finali.
Il mancato rispetto dei livelli specifici di qualità commerciale previsti comporta la corresponsione ai clienti finali di appositi indennizzi automatici, differenziati in base alla tipologia di utenza o al ritardo nell’esecuzione della prestazione.
È facoltà delle Società di Vendita e di Distribuzione definire propri standard specifici e generali di qualità, purché tali standard siano migliorativi rispetto a quelli minimi previsti.
L’AEEGSI differenzia gli indicatori di qualità commerciale, concernenti l’insieme di prestazioni rese ai clienti finali, in due tipologie: livelli specifici e livelli generali.
I livelli di qualità commerciale del servizio di distribuzione del gas naturale e relativi indennizzi, per il periodo di regolazione 2014-2019, sono stati definiti dall’AEEGSI con delibera 574/2013/R/gas del 12/12/2013 (RQDG – Tabelle E, F, G, H e L) mentre i livelli di qualità commerciale del servizio di distribuzione dell’energia elettrica e relativi indennizzi, per il periodo di regolazione 2016-2023, sono stati definiti dall’AEEGSI con delibera 646/2015/R/eel del 22/12/2015 (TIQE – Tabelle 13, 14, 15, 16 e 17).
I livelli di qualità commerciale dei servizi di vendita di energia elettrica e di gas naturale in vigore, e relativi indennizzi, sono stati definiti dall’AEEGSI con delibera 413/2016/R/com del 21/7/2016 (TIQV – Tabelle 1, 2, 3 e 4 e art. 19).
Assicurazione ai clienti finali gas
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Assicurazione ai Clienti Finali gas
Chiunque usi, anche occasionalmente, gas metano o altro tipo di gas fornito tramite reti di distribuzione urbana o reti di trasporto, beneficia in via automatica di una copertura assicurativa contro gli incidenti da gas, ai sensi della deliberazione 223/2016//R/gas dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico.
La copertura assicurativa è valida su tutto il territorio nazionale; da essa sono esclusi:
- I clienti finali di gas metano diversi dai clienti domestici o condominiali domestici dotati di un misuratore di classe superiore a G25 (la classe del misuratore è indicata in bolletta).
- I consumatori di gas metano per autotrazione.
Le garanzie prestate riguardano: la responsabilità civile nei confronti di terzi, gli incendi e gli infortuni, che abbiano origine negli impianti e negli apparecchi a valle del punto di consegna del gas (a valle del contatore). L’assicurazione è stipulata dal CIG (Comitato Italiano Gas) per conto dei clienti finali.
L’assicurazione è stipulata dal CIG (Comitato Italiano Gas – www.cig.it) per conto dei clienti finali.
Per ulteriori dettagli in merito alla copertura assicurativa e alla modulistica da utilizzare per la denuncia di un eventuale sinistro si può contattare:
Sportello per il consumatore – Acquirente unico
Numero verde: 800.166.654
Fax: 800.185.024 800.185.025
E-mail: reclami.sportello@acquirenteunico.it oppure info.sportello@acquirenteunico.it, www.autorita.energia.it (sezione Sportello per il consumatore di energia).
Per informazioni sullo stato delle pratiche di denunce per sinistri da incidenti gas contattare:
Cig – Comitato Italiano Gas
Numero verde: 800.929.286 (attivo dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9.00 alle 12.00 e dalle ore 14.00 alle 16.30, sospeso in alcuni periodi dell’anno generalmente coincidenti con periodi di festività o vacanza).
Fax: 02.72001646
E-mail: assigas@cig.it
Sito Web: www.cig.it (sezione Assicurazione clienti finali).
CH4 Lizzano ricorda che tutti i dettagli sulle norme che regolano l’assicurazione di cui all’oggetto possono essere visionati nell’apposito Allegato 1 – Polizza clienti finali civili gas.
CH4 Lizzano ricorda infine che la denuncia dell’infortunio deve essere inviata secondo le modalità specificate nell’apposito Allegato 2 – Modulo denuncia sinistro.
Bonus sociale sulla fornitura di gas naturale
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Bonus sociale sulla fornitura di gas naturale
Da dicembre 2009 è attivo il cosiddetto “bonus sociale gas” (ovvero il regime di compensazione della spesa
sostenuta dai clienti domestici per la fornitura di gas naturale). Tale compensazione, sotto forma di sconto
applicato nella bolletta per la fornitura di gas naturale, è uno strumento introdotto dal Governo, che ha
l’obiettivo di sostenere le famiglie in condizione di disagio economico, garantendo loro un risparmio sulla
spesa annua per il gas naturale.
Potranno accedere al bonus sociale per disagio economico tutti i clienti domestici (le famiglie), intestatari di
una fornitura di gas naturale nel luogo di residenza con misuratore di classe non superiore a G6 e che
abbiano un ISEE inferiore o uguale 7.500 euro. Per i nuclei familiari con almeno 4 figli a carico la soglia ISEE
è innalzata a 20.000 euro.
Il bonus sociale è riconosciuto anche ai clienti domestici che utilizzano impianti condominiali alimentati a
gas naturale. In tal caso, non viene corrisposto in bolletta, ma attraverso un bonifico domiciliato che potrà
essere ritirato presso gli sportelli di Poste Italiane.
Il bonus è valido per dodici mesi e ne può essere richiesto il rinnovo se permangono le condizioni di disagio
economico. Per accedere al bonus sociale occorre fare domanda presso il proprio Comune di residenza o
presso altro istituto da questo designato, presentando l’apposita modulistica compilata in ogni sua parte.
I moduli sono reperibili sul sito dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas.
Per compilare i moduli sono necessarie tutte le informazioni relative al cliente, alla sua residenza, al suo
stato di famiglia e alle caratteristiche del contratto di fornitura di gas naturale (facilmente reperibili sulle
bollette), nonché la documentazione relativa all’ISEE.
Il bonus sociale gas, inoltre, è cumulabile con il bonus sociale elettrico.
Ulteriori informazioni.
Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito internet dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas o chiamare il numero verde 800.166.654.
Sicurezza
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Sicurezza
La sicurezza è una buona abitudine.
IL GAS NATURALE.
Per gas naturale si intende una miscela di idrocarburi, composta principalmente da metano e in misura minore da etano, propano e idrocarburi superiori. Può contenere anche alcuni gas inerti tra cui l’azoto e l’anidride carbonica. È un gas incolore, inodore e non tossico.
È composto da carbonio e idrogeno e la sua formula chimica è CH4.
Il gas metano ha un peso specifico di circa 0,55 kg/m³, inferiore a quello dell’aria e ha pertanto una naturale tendenza a salire verso l’alto (gas leggero). Tale elemento deve essere ben considerato ai fini della sicurezza, specialmente nelle problematiche di aerazione e ventilazione dei locali in cui sono installati gli apparecchi di utilizzazione. Le norme per gli impianti ad uso domestico alimentati a gas naturale sono contenute nella norma UNI CIG 7129.
La salvaguardia della sicurezza, per impianti di adduzione e apparecchiature per gas naturale, impone precisi obblighi da rispettare.
L’impianto di adduzione del gas combustibile deve essere eseguito a “Regola dell’arte”, nel rispetto di quanto previsto dalle Leggi:
- Delibera 6 dicembre 1971 n. 1083 “Norme per la sicurezza dell’impiego del gas combustibile”.
- Delibera 37/08 “Norme per la sicurezza degli impianti”, prescrive che l’installazione, l’ampliamento, la trasformazione e la manutenzione degli impianti a gas a valle dei contatori siano eseguite esclusivamente da operatori abilitati, in possesso di determinati requisiti tecnico-professionali, certificati da un “attestato di riconoscimento” rilasciato dalle Camere di Commercio o dalle Commissioni Provinciali per l’Artigianato; inoltre, che al termine dei lavori l’installatore rilasci una “dichiarazione di conformità” per attestare che l’impianto è stato realizzato secondo le normative vigenti. L’installatore avrà l’obbligo di indicare se il locale in cui si vuol fare l’impianto risponde alle necessarie prescrizioni per quanto riguarda la ventilazione (1), l’aerazione (2), l’evacuazione dei prodotti della combustione (3) nonché per l’ubicazione dell’apparecchio in funzione delle relative caratteristiche.
- UNI CIG 7129/08 “Impianti a gas per usi domestici alimentati da rete di distribuzione”.
Gli apparecchi di utilizzazione (caldaie, cucine, ecc.) devono anch’essi rispondere ai requisiti di fabbricazione previsti dalla Legge.
La direttiva comunitaria 90/396/CE prescrive che gli apparecchi a gas siano conformi alle norme nazionali che recepiscono le norme europee “armonizzate” ed alle prescrizioni della stessa direttiva. Per ottenere il diritto ad apporre la marcatura CE, i produttori debbono conformarsi ai requisiti imposti dalla direttiva.
- Chiudere la valvola del contatore o quella di ingresso della tubazione di alimentazione del gas nei locali di abitazione o quella della bombola, quando non si utilizzano gli apparecchi. Questa operazione va sempre eseguita in caso di assenza da casa, anche se di breve durata.
- Evitare di riempire troppo le pentole. La fuoriuscita di liquidi in ebollizione, infatti, può causare lo spegnimento della fiamma ed originare gravi incidenti.
- Lo scarico diretto nell’atmosfera è consentito solo in casi particolari laddove, negli edifici esistenti, non si possano rispettare i regolamenti comunali che prevedono lo scarico dei fumi oltre il tetto. È comunque necessario che l’impianto rispetti le normative vigenti. Per una corretta installazione è opportuno rivolgersi sempre a personale qualificato.
- Per garantire un utilizzo sicuro dell’impianto a gas, è necessario un continuo ricambio d’aria attraverso un’apertura fissa verso l’esterno. Questa deve avere una superficie adeguata alla potenzialità degli apparecchi installati e deve comunque essere non inferiore a 100 centimetri quadrati. Nel caso in cui la cucina non sia dotata, sul piano di cottura, del “dispositivo di sicurezza per assenza di fiamma”, l’apertura deve essere non inferiore a 200 centimetri quadrati. Inoltre l’apertura fissa deve essere ingrandita proporzionalmente alla portata di eventuali aspiratori elettrici, i quali sottraggono aria dall’interno dei locali.
- Se il gas che fuoriesce dal punto di fuga prende fuoco, si deve tentare – ove possibile – di bloccare rapidamente la perdita chiudendo la valvola di intercettazione posta a monte del punto di fuga.
- Arieggiare subito l’abitazione, aprendo finestre e porte.
- Non toccare interruttori e spine elettriche.
- Chiamare i Vigili del Fuoco / pronto intervento gas.
Chiunque usi, anche occasionalmente, gas metano o altro tipo di gas fornito tramite reti di distribuzione urbana o reti di trasporto, beneficia in via automatica di una copertura assicurativa contro gli incidenti da gas, ai sensi della delibera n. 152/03 dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas.
(Vedi sezione Modulistica – Assicurazione ai clienti Finali).
- Assicurazione ai clienti finale: Delibera 152/03 e Delibera 62/07 (sezione Modulistica)
- Accertamenti della sicurezza post contatore: Delibera 40/04 (sezione Modulistica)
- VENTILAZIONE – I locali dove sono installati gli apparecchi di utilizzazione devono essere adeguatamente ventilati al fine di far affluire l’aria necessaria per la combustione.
- AERAZIONE – I locali dove sono presenti apparecchi che scaricano nell’ambiente i prodotti della combustione, devono essere adeguatamente aerati per favorire il ricambio d’aria.
- EVACUAZIONE prodotti della combustione – Gli apparecchi che devono evacuare i fumi prodotti dalla combustione all’esterno dei locali di installazione, devono essere raccordati a sistemi di scarico come camini, canne fumarie, ecc., di sicura efficienza.
Agevolazioni Fiscali
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Agevolazioni Fiscali
Le forniture di gas metano sono soggette all’imposta di consumo erariale (accisa) e alle addizionali regionali, con aliquote differenziate a seconda dell’ubicazione geografica dell’utenza e del tipo di utilizzo civile o industriale.
Chi ne ha diritto?
- Attività industriali produttive di beni e servizi con esclusione di eventuali utilizzi in locali adibiti ad abitazione.
- Attività artigianali.
- Attività agricole.
- Settore alberghiero.
- Esercizi di ristorazione.
- Commercio all’ingrosso.
- Commercio al dettaglio (ed in particolare).
- Negozio tradizionale.
- Supermercato.
- Grande magazzino.
- Ipermercato.
- Deposito di commercio ambulante.
- Farmacia.
- Edicola e/o rivendita generi di monopolio.
- Bar / Caffè / Pasticceria / Gelateria.
- Locali di intrattenimento.
- Utilizzo negli impianti sportivi da parte di istituzioni finalizzate all’assistenza dei disabili, degli orfani, degli anziani e degli indigenti anche quando non sia previsto lo scopo di lucro.
- Utilizzo nelle attività ricettive da parte di istituzioni finalizzate all’assistenza dei disabili, degli orfani, degli anziani e degli indigenti anche quando non sia previsto lo scopo di lucro.
- Teleriscaldamento alimentato da impianti di cogenerazione aventi le caratteristiche tecniche indicate nell’articolo 11, comma 2, lettera b), della legge 9 gennaio 1991, n.10, anche se riforniscono utenze civili.
Documenti da fornire per richiedere l’agevolazione fiscale.
Tali documenti devono necessariamente essere presentati preferibilmente al momento della richiesta di attivazione della fornitura.
- Istanza comprensiva di Dichiarazione di utilizzo.
- Fotocopia in carta semplice di un documento di riconoscimento del rappresentante che presenta la domanda.
- Certificato di iscrizione C.C.I.A.A. ovvero Dichiarazione sostitutiva del certificato C.C.I.A.A. con allegata visura camerale o copia del certificato C.C.I.A.A., se l’attività non lo prevede copia dello Statuto che attesti l’attività svolta.
- Copia Licenza rilasciata dal Comune (in caso di ristorazione) planimetria dei locali corredata di schema di flusso del gas dal misuratore all’utilizzatore (firmata da chi fa domanda).
- Dichiarazione sostitutiva atto notorio (per attività di: ristorazione promiscua, assistenza senza fini di lucro, sportiva dilettantistica).
Tale documentazione deve essere presentata o inviata a:
CH4 LIZZANO S.a.s.
Sede: Via III Novembre n° 51 – 40042 Lizzano in Belvedere
Tel. e Fax.: 0534 51825 – P.IVA . 00520551201 – C.F. 00671972379
E-mail: ch4lizzano@tin.it
E-mail: reclami@ch4lizzano.it
Responsabile del trattamento dei dati personali: rag. Federico Bonucci.
Variazioni:
Le variazioni di ragione sociale devono essere comunicate all’UTF allegando nuovo certificato così come per le volture (cessione di attività). La planimetria da allegare alla domanda deve indicare lo schema di flusso dal contatore gas agli apparecchi utilizzatori (caldaia C.T., scaldabagno, termoconvettore ) e deve essere firmata dal responsabile della Ditta che presenta la domanda (perché egli dichiara che l’impianto è come lo schema).
Ogni variazione dell’impianto deve essere comunicata con nuova planimetria allegata.
Penali:
L’Utente che dichiara l’impiego del gas secondo gli usi aventi diritto alla riduzione deve essere consapevole dell’importanza della sua dichiarazione e delle penalità previste in caso di tentativo di evasione d’imposta (art. 40 del D.lgs. 26.10.1995 n. 504): pagamento del tributo evaso, multa dal doppio al decuplo dello stesso con minimo di Euro 517,00, reclusione da 6 mesi a 3 anni.) Il Certificato Camerale , non deve risalire a più di tre mesi dal momento della presentazione. Se la Ditta ha varie unità locali , sul certificato camerale deve comparire quella per cui è stata presentata la domanda (in caso di gestione calore, copia del contratto oppure dichiarazione che ne attesti l’attività per tale sede).
L’articolo 2, comma 5, del D.Lgs. 2.2.2007 n. 26, dispone con decorrenza dal 1° gennaio 2008, l’applicazione dell’aliquota IVA del 10%, non più con riferimento alla somministrazione di gas metano usato come combustibile per usi domestici di cottura cibi e per produzione di acqua calda di cui alla Tariffa T1, prevista dal provvedimento CIP n. 37 del 26.6.1986, ma con riferimento alla somministrazione di gas metano usato come combustibile per usi civili, limitatamente 480 metri cubi annui.
Chi ne ha diritto?
- Tutte le imprese estrattive e manifatturiere, comprese le imprese poligrafiche, editoriali e simili, le imprese agricole e le imprese che impiegano il gas per la produzione di energia elettrica.
- Cessioni di energia elettrica ai soggetti grossisti e Cessioni di gas, gas metano e gas petroliferi liquefatti alle imprese che li impiegano per la produzione di energia elettrica.
- Forniture di gas e di energia elettrica alle imprese agricole.
Per richiedere l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta bisogna presentare apposita richiesta scritta, valida fino a revoca, contenente la dichiarazione, sotto la propria responsabilità, di trovarsi nelle condizioni soggettive previste dalla legge allegando la fotocopia documento di identità del rappresentante legale.
Tale documentazione deve essere presentata o inviata a:
CH4 LIZZANO S.a.s.
Sede: Via III Novembre n° 51 – 40042 Lizzano in Belvedere
Tel. e Fax.: 0534 51825 – P.IVA . 00520551201 – C.F. 00671972379
E-mail: ch4lizzano@tin.it
E-mail: reclami@ch4lizzano.it
Responsabile del trattamento dei dati personali: geom. Paolo Bonucci.
Chi ne ha diritto?
- Gli Stati aderenti alla N.A.T.O., nel caso di alloggi occupati per uso istituzionale o ufficiale.
- Organizzazioni Internazionali (per i soli usi istituzionali o ufficiali quali rappresentanze diplomatiche e consolari) riconosciute e appartenenti a Stati con i quali, in base a specifici accordi, viene concessa anche l’esenzione IVA.
- Stato Estero (Vaticano).
Chi ne ha diritto?
- Gli esportatori abituali di beni che, attraverso l’apposita “Dichiarazione di intento”, affermino di volersi avvalere di tale agevolazione, purché le esportazioni effettuate nel corso dell’anno solare precedente siano superiori al 10% del volume d’affari complessivo. Tale volume deve essere determinato senza tenere conto delle esportazioni di beni in transito o depositati nei luoghi soggetti a vigilanza doganale.
- Gli Stati aderenti alla N.A.T.O..
- Le Organizzazioni Internazionali (per i soli usi istituzionali o ufficiali quali rappresentanze diplomatiche e consolari) riconosciute e appartenenti a Stati con i quali, in base a specifici accordi, viene concessa anche l’esenzione Imposta di consumo.
- Lo Stato Vaticano.
Info gas
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Info gas
Nel mercato del gas già dal 1° gennaio 2003 è possibile scegliere il proprio venditore. Se la famiglia (o l’impresa con consumi fino a 200.000 metri cubi l’anno) non ha scelto alcun nuovo fornitore, continua a pagare il gas in base alle condizioni economiche standard definite dall’Autorità con i “prezzi di riferimento” aggiornati periodicamente in base al costo del combustibile.
Il cambio di fornitore è un’opportunità offerta dalla liberalizzazione e può essere fatto in qualsiasi momento, quando il consumatore lo ritiene opportuno. Chi non cambia venditore usufruisce delle condizioni economiche standard dell’Autorità. Tutti i venditori devono sempre includere tra le proprie offerte ai clienti domestici anche le condizioni di riferimento dell’Autorità; i clienti sono quindi liberi di sceglierle tra queste condizioni di riferimento e nuove offerte. Per i soli clienti domestici è possibile ottenere le condizioni di riferimento definite dall’Autorità, sia se stipulano un contratto per la prima volta sia se intendano riottenere le condizioni di riferimento dopo essere passati al mercato libero.
Cambiare fornitore di gas non costa. Se un’offerta sembra conveniente, basta stipulare il contratto con il nuovo fornitore prescelto: sarà lui ad inoltrare per conto del nuovo cliente la richiesta di recesso al vecchio venditore e ad occuparsi delle procedure per attivare la nuova fornitura.
Chi ha scelto un nuovo venditore può sempre cambiare scegliendone liberamente un altro, oppure tornare alle condizioni dell’Autorità. L’Autorità ha fissato tempi favorevoli ai consumatori per esercitare il “diritto di recesso” che estingue un contratto: a un cliente domestico può essere richiesto al massimo un mese di preavviso per passare a nuovo venditore; a una piccola impresa (con consumi fino a 200mila metri cubi) possono essere chiesti al massimo tre mesi di preavviso.
Se il contatore si blocca o registra i consumi in modo anomalo, senza che si verifichino dispersioni di gas, ci si deve rivolgere al proprio venditore per segnalare il problema ed eventualmente chiedere una verifica tecnica del contatore. Il venditore trasmetterà la richiesta di intervento al distributore: è lui che deve fare la verifica e, se il guasto è confermato, sostituire (gratuitamente) il contatore e ricalcolare i consumi. Se invece il guasto provoca una fuga di gas occorre telefonare immediatamente al servizio di pronto intervento, gestito dal distributore che ha l’obbligo di intervenire. Il numero telefonico da chiamare è indicato in bolletta e non cambia in caso di cambio del venditore. Per ogni tipo di reclamo ci si deve invece rivolgere al fornitore con cui si è firmato il contratto.
Non cambia nulla: l’Autorità ha stabilito che tutti i clienti con consumi fino a 200.000 metri cubi l’anno sono coperti da una assicurazione per gli infortuni, anche subiti dai familiari conviventi e dai dipendenti, gli incendi e la responsabilità civile per danni derivanti dall’uso del gas. Ogni cliente è quindi assicurato automaticamente, e indipendentemente da quale sia il loro fornitore, mediante il contratto di assicurazione nazionale stipulato dal Comitato Italiano Gas (Cig) a favore dei clienti.
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Offerta Placet
Vendita
Offerta Placet
Il passaggio definitivo al mercato libero dell’energia elettrica e del gas arriverà a luglio 2019.
Per accompagnare in modo graduale i consumatori verso la fine del servizio di maggior tutela, l’Autorità ha stabilito che ogni società di vendita inserisca all’interno delle proprie offerte anche l’offerta PLACET (a Prezzo Libero A Condizioni Equiparate di Tutela). Questo dalla data di approvazione da parte dell’Autorità del modulo delle condizioni generali, previsto per i primi mesi del 2018. Si tratta di un’offerta predefinita rivolta a famiglie e piccole imprese, a condizioni contrattuali prefissate dall’Autorità ma a prezzi liberamente stabiliti dal venditore. L’obiettivo è quello di fornire ai consumatori uno strumento per agevolare la comparazione delle offerte nel mercato libero.
L’offerta PLACET prevede due formule, una a prezzo fisso e una a prezzo variabile:
• Prezzo fisso, determinato dalla negoziazione tra venditore e cliente finale mantenuto invariato per dodici mesi.
• Prezzo variabile, aggiornabile periodicamente in base ad una indicizzazione predeterminata dall’Autorità e collegata al valore all’ingrosso di luce e/o gas.
Tariffe Tutela A.E.E.G.
Vendita
Tariffe Tutela A.E.E.G.
Le componenti che concorrono alla formazione del prezzo finale del gas sono la tariffa, le accise e le imposte.
Le accise e le imposte sono stabilite dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e dalle Regioni (per quanto riguarda le addizionali regionali).
Le modalità di formazione delle tariffe sono di competenza dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas (AEEG), la quale ne ha evidenziato i criteri con le Delibere ARG/gas 159/08 s.m.i. e ARG/gas 64/09 s.m.i.
La tariffa è costituita da una componente di distribuzione (Vedi Pagina Tariffe di Distribuzione) e una componente di vendita.
Componenti di vendita:
Le tariffe di vendita, determinate dalla AEEG con la Delibera ARG/gas 64/09 e successive modifiche, sono articolate come di seguito:
- QVD = componente tariffaria, articolata in una parte fissa ed una parte variabile, relativa alla commercializzazione della vendita al dettaglio.
- CCI = componente tariffaria relativa alla commercializzazione all’ingrosso (materia prima), aggiornata trimestralmente dall’AEEG.
- QTI = componente tariffaria relativa al servizio di trasporto, aggiornata annualmente dall’impresa di trasporto con decorrenza 01/10.
- QS = componente tariffaria relativa al servizio di stoccaggio, aggiornata annualmente dall’AEEG con decorrenza 01/04.
- QOA = componente tariffaria relativa agli oneri aggiuntivi, costituita dalla somma degli elementi φ, CVI, CCONR e CFGUI.