Vendita

Info gas

Nel mercato del gas già dal 1° gennaio 2003 è possibile scegliere il proprio venditore. Se la famiglia (o l’impresa con consumi fino a 200.000 metri cubi l’anno) non ha scelto alcun nuovo fornitore, continua a pagare il gas in base alle condizioni economiche standard definite dall’Autorità con i “prezzi di riferimento” aggiornati periodicamente in base al costo del combustibile.

Il cambio di fornitore è un’opportunità offerta dalla liberalizzazione e può essere fatto in qualsiasi momento, quando il consumatore lo ritiene opportuno. Chi non cambia venditore usufruisce delle condizioni economiche standard dell’Autorità. Tutti i venditori devono sempre includere tra le proprie offerte ai clienti domestici anche le condizioni di riferimento dell’Autorità; i clienti sono quindi liberi di sceglierle tra queste condizioni di riferimento e nuove offerte. Per i soli clienti domestici è possibile ottenere le condizioni di riferimento definite dall’Autorità, sia se stipulano un contratto per la prima volta sia se intendano riottenere le condizioni di riferimento dopo essere passati al mercato libero.

Cambiare fornitore di gas non costa. Se un’offerta sembra conveniente, basta stipulare il contratto con il nuovo fornitore prescelto: sarà lui ad inoltrare per conto del nuovo cliente la richiesta di recesso al vecchio venditore e ad occuparsi delle procedure per attivare la nuova fornitura.

Chi ha scelto un nuovo venditore può sempre cambiare scegliendone liberamente un altro, oppure tornare alle condizioni dell’Autorità. L’Autorità ha fissato tempi favorevoli ai consumatori per esercitare il “diritto di recesso” che estingue un contratto: a un cliente domestico può essere richiesto al massimo un mese di preavviso per passare a nuovo venditore; a una piccola impresa (con consumi fino a 200mila metri cubi) possono essere chiesti al massimo tre mesi di preavviso.

Se il contatore si blocca o registra i consumi in modo anomalo, senza che si verifichino dispersioni di gas, ci si deve rivolgere al proprio venditore per segnalare il problema ed eventualmente chiedere una verifica tecnica del contatore. Il venditore trasmetterà la richiesta di intervento al distributore: è lui che deve fare la verifica e, se il guasto è confermato, sostituire (gratuitamente) il contatore e ricalcolare i consumi. Se invece il guasto provoca una fuga di gas occorre telefonare immediatamente al servizio di pronto intervento, gestito dal distributore che ha l’obbligo di intervenire. Il numero telefonico da chiamare è indicato in bolletta e non cambia in caso di cambio del venditore. Per ogni tipo di reclamo ci si deve invece rivolgere al fornitore con cui si è firmato il contratto.

Non cambia nulla: l’Autorità ha stabilito che tutti i clienti con consumi fino a 200.000 metri cubi l’anno sono coperti da una assicurazione per gli infortuni, anche subiti dai familiari conviventi e dai dipendenti, gli incendi e la responsabilità civile per danni derivanti dall’uso del gas. Ogni cliente è quindi assicurato automaticamente, e indipendentemente da quale sia il loro fornitore, mediante il contratto di assicurazione nazionale stipulato dal Comitato Italiano Gas (Cig) a favore dei clienti.