Vendita

Agevolazioni Fiscali

Le forniture di gas metano sono soggette all’imposta di consumo erariale (accisa) e alle addizionali regionali, con aliquote differenziate a seconda dell’ubicazione geografica dell’utenza e del tipo di utilizzo civile o industriale.

Chi ne ha diritto?

  • Attività industriali produttive di beni e servizi con esclusione di eventuali utilizzi in locali adibiti ad abitazione.
  • Attività artigianali.
  • Attività agricole.
  • Settore alberghiero.
  • Esercizi di ristorazione.
  • Commercio all’ingrosso.
  • Commercio al dettaglio (ed in particolare).
  • Negozio tradizionale.
  • Supermercato.
  • Grande magazzino.
  • Ipermercato.
  • Deposito di commercio ambulante.
  • Farmacia.
  • Edicola e/o rivendita generi di monopolio.
  • Bar / Caffè / Pasticceria / Gelateria.
  • Locali di intrattenimento.
  • Utilizzo negli impianti sportivi da parte di istituzioni finalizzate all’assistenza dei disabili, degli orfani, degli anziani e degli indigenti anche quando non sia previsto lo scopo di lucro.
  • Utilizzo nelle attività ricettive da parte di istituzioni finalizzate all’assistenza dei disabili, degli orfani, degli anziani e degli indigenti anche quando non sia previsto lo scopo di lucro.
  • Teleriscaldamento alimentato da impianti di cogenerazione aventi le caratteristiche tecniche indicate nell’articolo 11, comma 2, lettera b), della legge 9 gennaio 1991, n.10, anche se riforniscono utenze civili.

Documenti da fornire per richiedere l’agevolazione fiscale.

Tali documenti devono necessariamente essere presentati preferibilmente al momento della richiesta di attivazione della fornitura.

  • Istanza comprensiva di Dichiarazione di utilizzo.
  • Fotocopia in carta semplice di un documento di riconoscimento del rappresentante che presenta la domanda.
  • Certificato di iscrizione C.C.I.A.A. ovvero Dichiarazione sostitutiva del certificato C.C.I.A.A. con allegata visura camerale o copia del certificato C.C.I.A.A., se l’attività non lo prevede copia dello Statuto che attesti l’attività svolta.
  • Copia Licenza rilasciata dal Comune (in caso di ristorazione) planimetria dei locali corredata di schema di flusso del gas dal misuratore all’utilizzatore (firmata da chi fa domanda).
  • Dichiarazione sostitutiva atto notorio (per attività di: ristorazione promiscua, assistenza senza fini di lucro, sportiva dilettantistica).

Tale documentazione deve essere presentata o inviata a:

CH4 LIZZANO S.a.s.
Sede: Via III Novembre n° 51 – 40042 Lizzano in Belvedere
Tel. e Fax.: 0534 51825 – P.IVA . 00520551201 – C.F. 00671972379
E-mail: ch4lizzano@tin.it
E-mail: reclami@ch4lizzano.it

Responsabile del trattamento dei dati personali: rag. Federico Bonucci.

Variazioni:

Le variazioni di ragione sociale devono essere comunicate all’UTF allegando nuovo certificato così come per le volture (cessione di attività). La planimetria da allegare alla domanda deve indicare lo schema di flusso dal contatore gas agli apparecchi utilizzatori (caldaia C.T., scaldabagno, termoconvettore ) e deve essere firmata dal responsabile della Ditta che presenta la domanda (perché egli dichiara che l’impianto è come lo schema).
Ogni variazione dell’impianto deve essere comunicata con nuova planimetria allegata.

Penali:

L’Utente che dichiara l’impiego del gas secondo gli usi aventi diritto alla riduzione deve essere consapevole dell’importanza della sua dichiarazione e delle penalità previste in caso di tentativo di evasione d’imposta (art. 40 del D.lgs. 26.10.1995 n. 504): pagamento del tributo evaso, multa dal doppio al decuplo dello stesso con minimo di Euro 517,00, reclusione da 6 mesi a 3 anni.) Il Certificato Camerale , non deve risalire a più di tre mesi dal momento della presentazione. Se la Ditta ha varie unità locali , sul certificato camerale deve comparire quella per cui è stata presentata la domanda (in caso di gestione calore, copia del contratto oppure dichiarazione che ne attesti l’attività per tale sede).

L’articolo 2, comma 5, del D.Lgs. 2.2.2007 n. 26, dispone con decorrenza dal 1° gennaio 2008, l’applicazione dell’aliquota IVA del 10%, non più con riferimento alla somministrazione di gas metano usato come combustibile per usi domestici di cottura cibi e per produzione di acqua calda di cui alla Tariffa T1, prevista dal provvedimento CIP n. 37 del 26.6.1986, ma con riferimento alla somministrazione di gas metano usato come combustibile per usi civili, limitatamente 480 metri cubi annui.

Chi ne ha diritto?

  • Tutte le imprese estrattive e manifatturiere, comprese le imprese poligrafiche, editoriali e simili, le imprese agricole e le imprese che impiegano il gas per la produzione di energia elettrica.
  • Cessioni di energia elettrica ai soggetti grossisti e Cessioni di gas, gas metano e gas petroliferi liquefatti alle imprese che li impiegano per la produzione di energia elettrica.
  • Forniture di gas e di energia elettrica alle imprese agricole.

Per richiedere l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta bisogna presentare apposita richiesta scritta, valida fino a revoca, contenente la dichiarazione, sotto la propria responsabilità, di trovarsi nelle condizioni soggettive previste dalla legge allegando la fotocopia documento di identità del rappresentante legale.

Tale documentazione deve essere presentata o inviata a:

CH4 LIZZANO S.a.s.
Sede: Via III Novembre n° 51 – 40042 Lizzano in Belvedere
Tel. e Fax.: 0534 51825 – P.IVA . 00520551201 – C.F. 00671972379
E-mail: ch4lizzano@tin.it
E-mail: reclami@ch4lizzano.it

Responsabile del trattamento dei dati personali: geom. Paolo Bonucci.

Chi ne ha diritto?

  • Gli Stati aderenti alla N.A.T.O., nel caso di alloggi occupati per uso istituzionale o ufficiale.
  • Organizzazioni Internazionali (per i soli usi istituzionali o ufficiali quali rappresentanze diplomatiche e consolari) riconosciute e appartenenti a Stati con i quali, in base a specifici accordi, viene concessa anche l’esenzione IVA.
  • Stato Estero (Vaticano).

Chi ne ha diritto?

  • Gli esportatori abituali di beni che, attraverso l’apposita “Dichiarazione di intento”, affermino di volersi avvalere di tale agevolazione, purché le esportazioni effettuate nel corso dell’anno solare precedente siano superiori al 10% del volume d’affari complessivo. Tale volume deve essere determinato senza tenere conto delle esportazioni di beni in transito o depositati nei luoghi soggetti a vigilanza doganale.
  • Gli Stati aderenti alla N.A.T.O..
  • Le Organizzazioni Internazionali (per i soli usi istituzionali o ufficiali quali rappresentanze diplomatiche e consolari) riconosciute e appartenenti a Stati con i quali, in base a specifici accordi, viene concessa anche l’esenzione Imposta di consumo.
  • Lo Stato Vaticano.