Delibera 71/2011

Delibera ARG/gas 71/11 – Informazioni sul Servizio di Tutela

La delibera ARG/gas n. 64/09 del 28/05/2009 e s.m.i.:
Ha approvato il TIVG che individuava:
1. All’art. 2.3 le seguenti tipologie di punti di riconsegna:

  • Punto di riconsegna nella titolarità di un cliente domestico.
  • Punto di riconsegna relativo ad un condominio con uso domestico.
  • Punto di riconsegna per usi diversi.

2. All’art. 4 l’ambito di applicazione del servizio di tutela:

  • Ciascun punto di riconsegna appartenente alla tipologia di cui al comma 2.3.a (cliente domestico).
  • Ciascun punto di riconsegna appartenente alla tipologia di cui al comma 2.3.b (condominio con uso domestico) con consumo superiore a 200.000 smc/anno.

Stabiliva all’art. 5 che i punti di riconsegna appartenenti alla tipologia “usi diversi” con consumo non superiore a 200.000 smc/anno avevano diritto al servizio di tutela fino al 30 settembre 2011.

Ora la delibera ARG/gas 71/11, introduce una nuova tipologia relativa al punto riconsegna ed integra con due nuove tipologie di clienti finali gli aventi diritto al servizio di tutela.

Nuovo art. 2.3 del TIVG “Tipologie punti di riconsegna”:

  1. Punto di riconsegna nella titolarità di un cliente domestico.
  2. Punto di riconsegna relativo ad un condominio con uso domestico.
  3. Punto di riconsegna nella titolarità di un’utenza relativa ad attività di servizio pubblico: struttura pubblica o privata che svolge un’attività riconosciuta di assistenza, tra cui ospedali, case di cura e di riposo, carceri e scuole.
  4. Punto di riconsegna per usi diversi.

Nuovo art. 4 del TIVG “Ambito applicazione servizio di tutela”

  1. Ciascun punto di riconsegna appartenente alla tipologia di cui al comma 2.3.a (cliente domestico).
  2. Ciascun punto di riconsegna appartenente alla tipologia di cui al comma 2.3.b (condominio con uso domestico) con consumo superiore a 200.000 smc/anno.
  3. Ciascun punto di riconsegna appartenente alla tipologia di cui al comma 2.3.c (ospedali, case di cura e di riposo, carceri e scuole).
  4. Ciascun punto di riconsegna appartenente alla tipologia di cui al comma 2.3.d (usi diversi) con consumo non superiore a 50.000 smc/anno.

Nuovi adempimenti dettati dalla ARG/gas 71/11:

a. Il venditore sulla base delle informazioni in suo possesso classifica i Pdr diversi dal domestico/condominio domestico e nella prima fattura utile a tali clienti comunica:

  • Informativa relativa all’introduzione da parte dell’AEEG della nuova tipologia di Pdr relativa ad attività di servizio pubblico che si applica a chi svolge un’attività di assistenza (ospedali, case di cura e riposo, carceri e scuole) e l’estensione a tale tipologia del diritto del servizio di tutela.
  • La proposta di conferma della precedente tipologia di appartenenza “usi diversi” o di applicazione della nuova tipologia.
  • L’invito al cliente a comunicare entro 45 giorni dell’invio della fattura l’eventuale diversa tipologia di appartenenza rispetto quella attribuita dal venditore stesso.
  • In assenza di comunicazione da parte del cliente finale si intende confermata la tipologia attribuita.
  • Il venditore, entro 30 giorni dal termine in cui il cliente deve comunicare l’eventuale tipologia diversa, comunica al distributore l’esito della nuova classificazione dei Pdr diversi dal domestico/condominio domestico.

b. Il venditore per la cessazione del servizio di tutela ai clienti tipologia “usi diversi” con consumo annuo superiore a 50.000 Smc, entro il 15 luglio 2011 dovrà comunicare loro con apposita informativa predisposta dall’AEEG (Allegato A 71/11) allegata alla fattura o con lettera semplice, che:

  • Dal 1° ottobre 2011 non avranno più diritto alla fornitura in regime di tutela.
  • Entro il 31 agosto 2011 dovranno stipulare un nuovo contratto di fornitura “libero mercato” anche con un venditore diverso.
  • In caso di mancata stipula di un nuovo contratto la fornitura verrà garantita dall’attuale fornitore alle condizioni di libero mercato proposte entro il 1° agosto 2011.
  • Qualora decidano di stipulare un contratto con un altro fornitore il diritto di recesso dal contratto in essere dovrà essere esercitato dal cliente stesso.

c. Il venditore propone le nuove condizioni contrattuali “mercato libero” entro il 1° agosto 2011 come previsto dal Codice di condotta commerciale, fornendo al cliente i recapiti per eventuali informazioni e/o chiarimenti, specificando la condizione “mercato libero” della fornitura e se le nuove condizioni differiscono dalle precedenti.